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Nota di sintesi - Circolare Inps n. 45 del 25/03/2020 - Congedo per emergenza COVID-19 ed estensione permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992

Nota di sintesi - Circolare Inps n. 45 del 25/03/2020 - Congedo per emergenza COVID-19 ed estensione permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 Featured

FEDERAZIONE INFORMAZIONE SPETTACOLO E TELECOMUNICAZIONI Sede Nazionale – Via Salaria,83 – 00198 Roma - tel. 06-87979200 Telefax 06-87979296 Roma 26 Marzo 2020 A tutte le Federazioni Regionali a tutte le Rsu/Rsa della FISTel CISL Oggetto: Nota di sintesi - Circolare Inps n. 45 del 25/03/2020 - Congedo per emergenza COVID-19 ed estensione permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992. Riportiamo in sintesi i contenuti della circolare Inps n. 45 del 25/03/2020, con il quale l’Istituto ha fornito le indicazioni per richiedere e fruire dei nuovi congedi e permessi, che consentono ai lavoratori di astenersi dall’attività lavorativa per prendersi cura, se genitore dei figli minori nel periodo di sospensione dell’attività scolastica o di un familiare disabile in situazione di gravità, approfondendo gli aspetti dei relativi indennizzi. Congedo da parte di genitori dipendenti del settore privato La frazionabilità del periodo è consentita solo a giornate intere e non in modalità oraria. Il computo delle giornate ed il pagamento dell’indennità avviene con le stesse modalità previste per il pagamento del congedo parentale. L’indennità pari al 50% della retribuzione viene calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo: • 1. Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità, per retribuzione s'intende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità. • 3. Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia. • 4. Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per trenta l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo. Qualora le lavoratrici non abbiano svolto l'intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione si applica quanto previsto al comma 5, lettera c). • 5. Nei confronti delle operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media globale giornaliera s'intende: a) nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente praticato superi le otto ore FEDERAZIONE INFORMAZIONE SPETTACOLO E TELECOMUNICAZIONI Sede Nazionale – Via Salaria,83 – 00198 Roma - tel. 06-87979200 Telefax 06-87979296 giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti; b) nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l'orario medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'àmbito di una settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero è quello che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente stabilite; c) in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso. Estensione dei permessi retribuiti di cui all’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992 per i lavoratori dipendenti del settore privato Le 12 giornate di cui all’articolo 24 del decreto in esame, così come i tre giorni ordinariamente previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, possono essere fruiti anche frazionandoli in ore. Ai fini della frazionabilità in ore delle ulteriori 12 giornate di permesso di cui alla norma in commento, restano fermi gli algoritmi di calcolo forniti nei messaggi n. 16866/2007 e n. 3114/2018 per la quantificazione del massimale orario dei 3 giorni ordinariamente previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92, sia in caso di lavoro a tempo pieno sia in caso di lavoro part-time. Di seguito l’algoritmo da utilizzare, da parte dei datori di lavoro, ai fini della quantificazione del massimale orario: • Lavoro a tempo pieno: (orario di lavoro medio settimanale/numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 12 = ore mensili fruibili. • Part time (orizzontale, verticale o misto): (orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time/numero medio dei giorni -o turni- lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno) X 12. Si confermano, inoltre, le disposizioni vigenti in materia di fruizione dei permessi di cui all’articolo 33 della legge n. 104 del 1992, in particolare la possibilità di cumulare più FEDERAZIONE INFORMAZIONE SPETTACOLO E TELECOMUNICAZIONI Sede Nazionale – Via Salaria,83 – 00198 Roma - tel. 06-87979200 Telefax 06-87979296 permessi in capo allo stesso lavoratore. Analogamente il lavoratore disabile che assiste altro soggetto disabile, potrà cumulare, per i mesi di marzo e aprile 2020, i permessi a lui complessivamente spettanti (3+3+12) con lo stesso numero di giorni di permesso fruibili per l’assistenza all’altro familiare disabile (3+3+12). Le 12 giornate sono indennizzati allo stesso modo dei 3 giorni ordinariamente previsti dall’articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/92: • I permessi fruiti a giorni saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta (Circolare Inps 80/95 par. 4); • I permessi fruiti a ore (assimilati ai permessi per allattamento Inps Circolare Inps 162/93 punto 1, 8° capoverso) saranno indennizzati sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta; • La Legge n.53/2000, introducendo modifiche all'art. 33 della legge n. 104/92, prevede che dal 28 marzo 2000 (data di entrata in vigore della legge) i permessi mensili goduti sono coperti da contribuzione figurativa ai fini del diritto alla pensione (anzianità contributiva), sia ai fini della misura della pensione (Circolare Inps n. 133/2000). La Segreteria Nazionale FISTel CISL

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