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Coronavirus: Cgil Cisl Uil, intesa con Governo su attività essenziali ottimo risultato
Giovedì, 02 Aprile 2020 18:30 Written by FistelCGIL CISL UIL CGIL
Nazionale 00198 ROMA Corso d’Italia, 25 Telefono +39 0684761 CISL Nazionale 00198 ROMA Via Po, 21 Telefono +39 0684731 UIL Nazionale 00187 ROMA Via Lucullo, 6 Telefono +39 0647531 A tutte le strutture CGIL CISL UIL LL.SS. Coronavirus: Cgil Cisl Uil, intesa con Governo su attività essenziali ottimo risultato Roma, 25 marzo - Cgil, Cisl e Uil hanno concluso questa mattina uno stringente confronto con il Governo. E’ stato fatto un grande lavoro comune, ottenendo un ottimo risultato nella direzione di tutelare la salute di tutti i lavoratori e di tutti i cittadini. Abbiamo rivisitato l’elenco delle attività produttive indispensabili, in modo da garantire la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici. E’stato tolto dall’elenco tutto ciò che non era essenziale, visto il momento difficile che stiamo vivendo. In tutte queste attività chi lavora dovrà essere dotato degli indispensabili dispositivi di protezione individuali e, in tutti i luoghi di lavoro, dovrà essere rigorosamente adottato il Protocollo sulla sicurezza raggiunto nei giorni scorsi a Palazzo Chigi. I prefetti dovranno coinvolgere le organizzazioni territoriali per la autocertificazione delle attività delle imprese che svolgono attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere essenziali. Il Ministro delle difesa si e’ impegnato a diminuire la produzione nel settore militare, salvaguardando solo le attività indispensabili. Il Ministro Patuanelli si è, inoltre, impegnato a incontrare specifici settori in cui sono emerse particolari difficoltà nell’attuazione del protocollo. Il governo si è inoltre impegnato a monitorare congiuntamente con il sindacato l’applicazione sia di quanto è stato concordato questa mattina, sia del Protocollo sulla sicurezza. I sindacati di categoria e territoriali e le Rsu vigileranno per la loro puntuale applicazione. Cgil, Cisl e Uil sono vicine a tutti coloro che con grande senso di responsabilità, mettendo anche a repentaglio la propria salute e la propria vita, stanno garantendo a tutta la comunità il mantenimento, in una situazione inedita e di emergenza, delle condizioni, per quanto possibile, normali di vita. A loro e a tutti coloro che lavorano vanno i nostri ringraziamenti e assicuriamo il nostro impegno per garantire il più possibile la salute e la sicurezza sul lavoro e nella vita quotidiana, anche nella prospettiva di ripresa e di ricostruzione che ci aspetta una volta sconfitto il covid-19
CGIL CISL UIL Maurizio Landini Annamaria Furlan Carmelo Barbagallo
DL 18/2020 – chiarimenti Ministero del Lavoro e messaggio Inps su congedo parentale e permessi L. 104/92
Giovedì, 26 Marzo 2020 18:22 Written by FistelRoma, lì Patronato INAS - Sede Centrale: 00198 Roma – Viale Regina Margherita 83/D – Tel. 0684438.1 – Fax 0684438222-314 Cod. Fisc. 07117601000 – Pers. Giurid. Registr. Trib. Roma n° 2264 del 3-08-94 DLCPS 29 Luglio 1947 – N 804 D M 8 Marzo 1950 LINEA DI PRODOTTO PREVIDENZA VP Ns/Rif. N° Vs/Rif. N° Oggetto: DL 18/2020 – chiarimenti Ministero del Lavoro e messaggio Inps su congedo parentale e permessi L. 104/92 Facciamo seguito al nostro messaggio n. 44 del 18 marzo scorso, di commento al DL 18 del 17 marzo 2020, per riportare i contenuti del messaggio n. 2181 del 20 marzo 2020, con il quale l’Inps ha fornito alcune prime indicazioni schematiche ed operative per richiedere e fruire dei nuovi congedi e permessi, che consentono ai lavoratori di astenersi dall’attività lavorativa per prendersi cura di un familiare disabile in situazione di gravità o, se genitori, dei figli minori nel periodo di sospensione dell’attività scolastica. Inoltre, cogliamo l’occasione per dare informazione di alcune importanti indicazioni esplicative fornite dal Ministero del lavoro con apposita Circolare del 24 marzo 2020. 1) Congedi Covid – 19 (Congedi parentali straordinari) E’ un congedo parentale straordinario della durata massima di 15 giorni fruibili, in modo alternato, da uno solo dei genitori lavoratori per nucleo familiare, per periodi dal 5 marzo al 3 aprile 2020. I congedi qui elencati in dettaglio si applicano ai figli adottivi, in affidamento o collocamento temporaneo, fino ai 12 anni di età. Non è chiaro se, in presenza di più di un figlio fino a 12 anni di età, il congedo parentale straordinario possa essere utilizzato per ogni figlio o una sola volta per il nucleo familiare. Né è chiaro se il nuovo congedo parentale possa essere utilizzato per metà giornata e, laddove gli accordi lo hanno previsto per il congedo parentale ordinario, anche frazionato ad ore. In attesa di specifiche indicazioni e sulla base del testo del DL attualmente vigente, riteniamo che il computo dei giorni del congedo parentale straordinario avvenga secondo le consuete modalità tipiche del congedo parentale ordinario. Pertanto, se il lavoratore, dopo un periodo di congedo, non rientra al lavoro, anche in modalità di lavoro agile, ai fini del raggiungimento dei 15 giorni vanno considerati anche i giorni festivi, i sabati e le domeniche. I beneficiari sono i genitori lavoratori, ed in particolare: a) Lavoratori dipendenti privati, vale a dire: Genitori con figli che hanno fino a 12 anni di età, con indennità pari al 50 per cento della retribuzione e riconoscimento della contribuzione figurativa. Genitori con figli dai 12 ai 16 anni: possono assentarsi dal lavoro per il medesimo periodo (15 giorni) senza alcuna indennità e senza copertura figurativa. Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età, anche al di sopra dei 12/16 anni, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Anche a tale congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa. Genitori che hanno terminato la fruizione massima individuale e di coppia prevista dalla normativa sui congedi parentali, con le indennità previste in base all’età del figlio per il quale è richiesto uno dei congedi Covid. Presentazione della domanda: Si esaminano qui di seguito varie possibili casistiche: Genitori che hanno già presentato richiesta di congedo e, alla data del 5 marzo, hanno già fruito o in corso un periodo di congedo parentale “ordinario”: tali lavoratori non devono presentare una nuova domanda. I giorni di congedo parentale (e non altri) saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel nuovo congedo. Ciò significa che, dall’entrata in vigore del DL 18, non possono essere presentate domande di congedo per recuperare retroattivamente giorni di assenza dal lavoro ad altro titolo (per esempio, ferie, aspettativa non retribuita, ecc), sebbene ricadenti all’interno del periodo di sospensione dell’attività scolastica, cioè dal 5 marzo al 3 aprile 2020. I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno in corso di fruizione periodi di congedo parentale prolungato (art 33, D.Lgs. n. 151/2001) non devono presentare domanda. Anche tali periodi sono convertiti d’ufficio dall’Istituto di previdenza nel congedo Covid-19, con diritto alla relativa indennità del 50% della retribuzione. I genitori che finora non hanno fruito di congedi, che intendono usufruire del nuovo Congedo Covid-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari”, possono presentare fin d’ora domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso. I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un periodo di congedo parentale prolungato, possono fruire del congedo Covid, ma dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo a partire dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che l’Inps renderà disponibile entro la fine del mese di marzo. I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, se intendono avvalersi del nuovo congedo, devono presentare richiesta di congedo Covid unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS. b) Lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS Genitori con figli anche maggiori di 3 anni e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità. Genitori di figli con handicap in situazione di gravità senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento, di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità. Per questo tipo di congedo, non è previsto il rispetto del requisito di un minimo contributivo (in generale una mensilità). Presentazione della domanda: I genitori con figli minori di 3 anni possono presentare domanda all’INPS fin d’ora, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso. I genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all’INPS, anche con effetto retroattivo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, implementate al nuovo decreto entro il corrente mese di marzo. I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo Covid-19. Dovranno comunque presentare la specifica domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda stessa, anche retroattivamente, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà aggiornata anch’essa entro la fine del mese di marzo. I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non potranno essere convertiti nel congedo Covid-19. c) Lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell’INPS Sono i: Genitori, con figli anche maggiori di 1 anno e fino a 12 anni di età: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, in base alla tipologia di lavoro autonomo svolto. Genitori di figli con handicap in situazione di gravità, senza limiti di età purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale: per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, in base alla tipologia di lavoro autonomo svolto Per questi nuovi congedi, è molto importante precisare, che l’Inps non richiede, ai fini della loro indennizzabilità, la sussistenza della regolarità contributiva. Presentazione della domanda: Si possono distinguere le seguenti casistiche: I genitori con figli minori di 1 anno: possono fare domanda all’INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso. I genitori con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all’INPS e se la fruizione è precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà adeguata entro la fine del mese di marzo. I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave possono già usufruire del congedo Covid-19. Dovranno in ogni caso presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva a decorrere al massimo dal 5 marzo 2020, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, dalla fine del mese di marzo. I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, non saranno convertiti nel congedo Covid-19. d) Lavoratori dipendenti pubblici: Per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, le indennità relative ai nuovi congedi sono a carico dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Presentazione della domanda: Anche la domanda dei nuovi congedi si presenta alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite e nessuna domanda deve essere presentata all’Inps. Compatibilità/Incompatibilità: I congedi e permessi sopraindicati non possono essere utilizzati se: se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting. È possibile, invece, cumulare: nell’arco dello stesso mese, uno dei congedi Covid-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104, anche nel numero maggiore previsto dal decreto “Cura Italia” nell’arco dello stesso mese, uno dei congedi Covid-19 con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave. 2) Permessi mensili per handicap grave (L. n. 104/1992) Il decreto ha previsto un aumento dei giorni di permesso retribuiti ordinariamente previsto. In aggiunta ai 3 giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/92 (3 per il mese di marzo e tre per il mese di aprile), infatti, è ora possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di marzo e aprile. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti anche consecutivamente nell’arco dello stesso mese. In base alle indicazioni del Ministero del Lavoro, precisiamo che, per quanto riguarda la disabilità, restano ferme le consuete modalità di fruizione e di cumulo dei permessi mensili. Nello specifico, il Ministero ha chiarito che, se si ha diritto a 6 giorni di permesso al mese per due familiari, ora si avrà diritto, in virtù del citato decreto, a 36 giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa (6 giorni a marzo + 6 giorni ad aprile + 24 giorni da poter utilizzare fra marzo e aprile). Riepiloghiamo, qui di seguito, gli aventi diritto agli ulteriori giorni di permesso mensile previsti dal Decreto Cura Italia: 1. Lavoratori genitori di figli con disabilità grave non ricoverati a tempo pieno per accudire i propri figli; 2. Lavoratori che sono coniuge, parenti e affini entro il 2° grado di persone con disabilità grave (ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti), non ricoverati a tempo pieno; 3. Lavoratori con disabilità grave – che, anche se non espressamente richiamati dal testo del DL 18, sono stati esplicitamente inclusi nella nota di chiarimento del Ministero del Lavoro Soggetti aventi diritto: Lavoratori dipendenti privati: Lavoratori che assistono un familiare con handicap grave Lavoratori disabili che beneficiano dei permessi per se stessi. Presentazione della domanda: Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità che comprende i mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle ulteriori giornate previste e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi. Il lavoratore che finora non ha presentato domanda di autorizzazione alla fruizione dei permessi o la precedente ha terminato la sua validità: deve presentare domanda secondo le modalità già in uso. Il provvedimento di autorizzazione che verrà emesso sarà considerato valido dal datore di lavoro ai fini della concessione del numero maggiorato di giorni. Ricordiamo che nel primo mese di autorizzazione, viene riconosciuto 1 giorno di permesso ogni 10 giorni di assistenza al disabile. I lavoratori dipendenti per i quali è previsto il pagamento diretto dell’indennità da parte dell’INPS (lavoratori agricoli e lavoratori dello spettacolo a tempo determinato), devono presentare una nuova domanda secondo le consuete modalità solo nel caso in cui non sia già stata presentata una istanza relativa ai mesi per cui è previsto l’incremento delle giornate fruibili. Lavoratori dipendenti pubblici: La domanda, nonché la relativa indennità, sono a cura dell’Amministrazione pubblica di appartenenza La domanda di permesso è presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni dalla stessa fornite. 3) Bonus per servizi di baby-sitting Covid-19 I genitori hanno, inoltre, la possibilità di beneficiare di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica. Possono richiedere il bonus: ii genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 5 marzo 2020; anche in caso di adozione e affido preadottivo; oltre il limite d’età di 12 anni, in presenza di figli con handicap in situazione di gravità, purché iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale; Il bonus è erogato mediante il “Libretto famiglia”, di cui di all’articolo 54-bis della legge 24 aprile 2017, n. 50. Beneficiari: a) I lavoratori dipendenti privati, i lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, i lavoratori autonomi (iscritti e non all’INPS). Hanno diritto al voucher baby-sitting, fino ad un massimo di 600 euro per famiglia: - lavoratori dipendenti del settore privato; - lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; - lavoratori autonomi iscritti all’INPS; - lavoratori autonomi non iscritti all’INPS (subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali). b) Lavoratori dipendenti pubblici: Il bonus per servizi di baby-sitting spetta anche ai lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie: • Medici; • Infermieri; • Tecnici di laboratorio biomedico; • Tecnici di radiologia medica; • Operatori sociosanitari • al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Per le categorie di lavoratori pubblici aventi diritto al bonus, questo è erogato dall’INPS mediante il libretto famiglia, con riferimento alle prestazioni rese a decorrere dal 5 marzo per i periodi di sospensione delle attività didattiche. Inoltre, l’importo complessivo spettante, per essi, è riconosciuto fino ad un massimo di 1.000 euro per nucleo familiare. IMPORTANTE: Il bonus per servizi di baby-sitting non è fruibile: ✓ se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito; ✓ se è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo. È possibile cumulare: ✓ il bonus per servizi di baby-sitting con i giorni di permesso retribuito per legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 + 12 per marzo e aprile) ✓ Il bonus per servizi di baby-sitting con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave. Come presentare la domanda per il bonus per servizi di baby-sitting: La domanda per il bonus per servizi di baby-sitting, può essere presentata: per ogni figlio di età inferiore a 12 anni (tale limite non si applica in caso di minori portatori di handicap grave), fermo restando il limite complessivo di 600 euro ovvero di 1.000 euro per il nucleo familiare ammesso al beneficio; utilizzando la modulistica ufficiale che a breve sarà disponibile sul sito dell’INPS. La procedura telematica per la presentazione delle istanze di bonus sarà rilasciata dall’Inps entro la prima settimana di aprile. Libretto Famiglia: Per conseguire il bonus, i beneficiari dovranno registrarsi tempestivamente come utilizzatori di libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali > “Libretto Famiglia link”. Ugualmente, dovranno registrarsi come prestatori sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle Prestazioni occasionali i soggetti che prestano i servizi di baby-sitting, ed esercitando “l’appropriazione” delle somme nell’ambito di tale procedura. Tali incombenze sono di competenza del patronato e seguirà, per tale aspetto, specifica nostra comunicazione. 4) Altre norme a favore dei lavoratori con disabilità grave, immunodepressi o a favore di lavoratori con patologie oncologiche o sottoposti a terapie salvavita L’articolo 26, comma 2, del decreto prevede che: ”Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n.9”. I dipendenti privati e pubblici, hanno quindi ora la possibilità di assentarsi dal lavoro fino al 30 aprile 2020 se sono: - Disabili gravi, ai sensi del citato articolo 3, comma 3, della legge n.104/1992; - Immunodepressi, lavoratori con patologie oncologiche o sottoposti a terapie salvavita, in possesso di idonea certificazione. Nella sua circolare, il Ministero del Lavoro non ha specificato di quale certificazione si tratti: se, per esempio, sia necessario (come sembrerebbe dal testo letterale del DL 18) il verbale sanitario di riconoscimento dell’handicap non grave dal quale siano rilevabili le condizioni sopra descritte o quale altra certificazione, magari la sola attestazione del medico di medicina generale. In tali casi, l'assenza dal servizio sarà equiparata al ricovero ospedaliero ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del decreto legge 2 marzo 2020 n. 9. Il Responsabile Angela Maria Caracciolo
IL PRESIDENTE SOLINAS DICHIARA LO STATO DI EMERGENZA REGIONALE SINO AL 31 LUGLIO E PREVEDE MISURE OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE
Martedì, 17 Marzo 2020 16:08 Written by FistelIL PRESIDENTE SOLINAS DICHIARA LO STATO DI EMERGENZA REGIONALE SINO AL 31 LUGLIO E PREVEDE MISURE OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE
Cagliari, 17 marzo 2020 – “In conseguenza del rischio sanitario, dovuto alla grave emergenza epidemiologica in corso, abbiamo dichiarato lo stato di emergenza regionale sino al 31 luglio 2020 per consentire una tempestiva attuazione delle disposizioni nazionali secondo le specificità del contesto isolano. Inoltre, con l’approvazione delle Misure operative di Protezione civile abbiamo definito la catena di comando e di controllo, il flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare per fronteggiare l'emergenza Covid-19 in Sardegna”. Lo ha detto il presidente della Regione, Christian Solinas, illustrando le scelte odierne della Giunta regionale per fronteggiare l'emergenza sanitaria.
Le misure operative prevedono un sistema di coordinamento con un Comitato operativo regionale (Cor), istituito presso la Protezione civile regionale, composto dal Presidente della Regione, dagli assessori della Sanità, della Difesa dell'ambiente, dei Trasporti, dai direttori generali della Presidenza e degli Assessorati coinvolti, della Protezione civile, di Areus e dal Commissario straordinario di Ats, che opera in collegamento coi Dipartimenti di prevenzione/sanità pubblica delle aziende sanitarie locali e con un rappresentante della Prefettura di Cagliari, che ha lo scopo di garantire il raccordo con le altre prefetture del territorio regionale.
Istituita l’Unità di crisi regionale (Ucr), presso l’Assessorato regionale della Sanità, che garantisce e monitora l’applicazione uniforme nel territorio delle procedure sanitarie previste dalla Regione e dal Governo e coordina le diverse componenti istituzionali deputate all’attuazione e gestione dell’emergenza infettiva. Opereranno anche due Unità di crisi locale, istituite presso le Assl di Cagliari e Sassari, che assicurano il coordinamento e l’esecuzione delle procedure previste dai protocolli sanitari e dalle raccomandazioni ministeriali e riferiscono all’Ucr sulle misure adottate e da adottare.
“A causa della rapida evoluzione della situazione epidemiologica e dell’incremento dei casi – ha aggiunto il presidente Solinas – oltre quelli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Giunta ha emanato una serie di decreti restrittivi validi per la comunità sarda, con effetti immediati anche in altri settori oltre a quello sanitario, come nella gestione dei trasporti da e per la Sardegna, con controllo e supporto per assicurare spostamenti motivati anche all'interno del territorio regionale, l'approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuale e l'assistenza alle persone che, rimanendo isolate, non possono accedere ai servizi essenziali attraverso gli strumenti informatici. Uno degli effetti, che ha riguardato in particolare la Sardegna, è stato il flusso in ingresso di persone domiciliate nelle secondo case e il rientro di sardi che si trovano fuori dall'Isola per motivi di lavoro o di studio. Se ciò dovesse comportare un incremento rilevante dei casi, si potrebbe delineare uno scenario difficile per il Sistema sanitario regionale che potrebbe avere difficoltà a fronteggiare l'emergenza e la nostra condizione di insularità renderebbe ancora più complessa la realizzazione di interventi di soccorso sanitario da parte di altre Regioni”.
“Per assicurare l’attuazione degli interventi urgenti e dei servizi di soccorso, il Direttore generale della protezione civile, sentito il presidente Solinas, convocherà a breve il Comitato operativo regionale, con la partecipazione degli Assessori regionali competenti, per assicurare il coordinamento degli interventi urgenti e delle strutture operative regionali con quelle nazionali e degli enti locali”, ha evidenziato l’assessore della Difesa dell’Ambiente, con delega alla Protezione civile, Gianni Lampis.
NOTA UNITARIA SLC- FISTel- UILCOM
Martedì, 17 Marzo 2020 15:59 Written by FistelNOTA UNITARIA SLC- FISTel- UILCOM
AI SEGRETARI TERRITORIALI.
CARISSIMI,
AL FINE DI MANTENERE L'AZIONE UNITARIA CHE STIAMO TENENDO A LIVELLO NAZIONALE ANCHE SUI TERRITORI, VI INVITIAMO, LADDOVE, CI SARANNO INFORMATIVE AGLI RLS TERRITORIALI, DI PRODURRE UNA INFORMATIVA UNITARIA AI LAVORATORI.
RITENIAMO CHE PER L'EMERGENZA CHE STIAMO VIVENDO, DARE UN FORTE SEGNALE DI UNITARIETÀ AI LAVORATORI, SIA IL MIGLIOR METODO PER VALORIZZARE GLI SFORZI CHE STIAMO FACENDO PER GARANTIRE LA LORO SICUREZZA.
LE SEGRETERIE NAZIONALI SLC - FISTel- UILCOM.
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Covid-19 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto
Sabato, 14 Marzo 2020 15:42 Written by FistelProtocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
14 marzo 2020
Oggi, sabato 14 marzo 2020, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”. Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali. Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo. Premessa Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro. La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro. Unitamente alla possibilità per l’azienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus. È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nell’ambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività. In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale. Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali. PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19 L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria. Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 e premesso che il DPCM dell’11 marzo 2020 prevede l’osservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano: sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva; siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione; assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale; siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali; per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni; si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali; per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile si stabilisce che le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro. 1-INFORMAZIONE L’azienda, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi In particolare, le informazioni riguardano o l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria o la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio o l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene) o l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti 2-MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea1 . Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS2 Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i) 1 La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra). 2Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi. 3-MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI Per l’accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione…), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2 Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento. le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all’interno dei siti e delle aree produttive 4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga) 5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani l’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone 6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE l’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l’attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi: a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. b. data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria c. è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell’OMS (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf) qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie. 7. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…) l’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. occorre provvedere alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie. occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack. 8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI) In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali: disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza Si può procedere ad una rimoludazione dei livelli produttivi assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili utilizzare lo smart working per tutte quelle attività che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l’intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni a. utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l’astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione nel caso l’utilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate 9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa) dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni 10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista) 11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute l’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria 12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo) vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST. Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie 13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE È costituito in azienda un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
La videoconferenza tra il premier Giuseppe Conte, il governo, sindacati e industriali
Venerdì, 13 Marzo 2020 15:23 Written by Fistel++ Governo-parti sociali daranno ok protocollo sicurezza ++
Videoconferenza aggiornata al pomeriggio. Si lavora a testi
(ANSA) - ROMA, 13 MAR - La videoconferenza tra il premier
Giuseppe Conte, il governo, sindacati e industriali, a quanto si
apprende, è stata aggiornata a questo pomeriggio. Nel frattempo
si lavorerà alla redazione di un protocollo di sicurezza ad hoc
per i lavoratori che dovrebbe avere il via libera in occasione
del nuovo video incontro previsto più tardi.(ANSA).
ESP-MRG
13-MAR-20 14:14
= Coronavirus:nuovo video-incontro governo parti sociali stasera =
(AGI) - Roma, 13 mar. - Parti sociali e governo, che hanno
tenuto una riunione da remoto, oggi pomeriggio lavoreranno ad
un protocollo sulla sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, per
produrre un documento che conterra' gli obblighi a cui tutte le
aziende dovranno attenersi. Lo si apprende da fonti sindacali.
Stasera i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil e governo
terranno una nuova videoconferenza intorno alle sette. (AGI)
Messaggio del Segretario Generale della Cisl Anna Maria Furlan
Venerdì, 13 Marzo 2020 15:20 Written by FistelMessaggio del Segretario Generale della Cisl
Anna Maria Furlan
Carissimi Carissime,
a seguito dell incontro in videoconferenza con il Presidente del Consiglio, svolto in data odierna sull emergenza Covid 19, stiamo predisponendo un documento condiviso con tutte le disposizioni, che dovranno prevedere anche fermate di alcuni giorni, a cui tutte le imprese dovranno adeguarsi Appena il documento sara definitivo ve lo invieremo
Annamaria Furlan